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Guida ubriaco la bicicletta: no alla sospensione della patente
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento con cui il tribunale aveva applicato la pena richiesta dalle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 comma 2 lett. b) e 2- bis cod. strada), per essere stato sorpreso mentre, ubriaco, faceva una passeggiata in bicicletta, con sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, la Corte di Cassazione (sentenza 3 dicembre 2018, n. 54032) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la sentenza era illegittima nella parte in cui aveva disposto la sospensione della patente di guida in quanto non prevista per la conduzione di velocipedi – ha sul punto ribadito che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede. (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 3 dicembre 2018, n. 54032)