-
Normalmente i Tribunali tendono a negare l’affido condiviso del figlio con domicilio a settimane alternate presso l’uno e l’altro genitore. Ciò per evitare il cosiddetto “pendolarismo minorile”.
Il tribunale di Firenze (sentenza 2945) ha tuttavia stabilito che l’affido condiviso con domiciliazione a settimane alternate del figlio presso ciascun genitore può essere deciso dal giudice anche sulla base della legislazione attualmente in vigore, nel caso in cui questa sia la soluzione che meglio tutela tutte le parti coinvolte nel processo della famiglia.
Quel effetto, il Tribunale ha cancellato l’assegno divorzile, e disposto la divisione al 50% delle spese e il mantenimento diretto del minore.
In questo caso il Tribunale ha tenuto conto di quanto desiderato dal figlio, che era prossimo alla maggiore età. La sentenza ha anche tenuto conto delle particolari situazioni di reddito degli ex coniugi.
In precedenza il figlio era stato collocato prevalentemente presso la madre con l’obbligo per il padre di corrispondere un importo per il mantenimento del ragazzo, oltre che per la ex moglie, quale assegno di separazione. Secondo il Tribunale, sono stati tutelati gli interessi ed i diritti prevalenti del ragazzo ad essere sottratto dalle ricadute negative di un rapporto con la madre che i servizi sociali avevano giudicato “oltremodo oppositivo”.
Da notare che un fatto considerato rilevante è stata la decisione della madre di sottoporre il figlio, contro il parere dei medici, a cure omeopatiche piuttosto che quelle farmacologiche. Il tribunale ha altersì disposto che il padre debba aver cura esclusiva del percorso curativo del figlio, escludendo la madre da ogni decisione relativa a questo aspetto.
Ancora, è stato giudicato essere determinante anche l’ostracismo materno definito dai servizi “irrazionale”.
In applicazione dell’articolo 337-ter del codice civile, di conseguenza, Il Tribunale ha onerato entrambi i genitori di provvedere direttamente al ragazzo, nella settimana di competenza, dividendo al 50% le sole spese straordinarie.
Negato anche l’assegno alla moglie vista la durata assai limitata nel tempo del vincolo, la circostanza che durante il matrimonio entrambi lavorassero e la sostanziale riduzione dei redditi dell’ex marito dopo la separazione, alla luce di quanto disposto dalle ultime e più significative sentenze della Suprema corte : la n. 11504/17 della prima sezione e la n. 18287/18 delle sezioni unite che hanno introdotto e valorizzato il principio di autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi, obbligando il giudice del merito a valutare in via primaria, l’esistenza di uno sfruttamento dell’opera di un coniuge in favore dell’altro, radicalmente esclusa nel caso in esame.