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Il problema nasce dalla separazione tra i coniugi: da un lato il coniuge ha diritto a conoscere il reale reddito dell’atro (dichiarato), dall’altro lato esiste la normativa sulla tutela della privacy. Come si risolve?
La risposta non è univoca ed i diversi TAR forniscono risposte contrastanti. Ecco una rassegna delle sentenze più importanti sul tema, che sembrano far prevalere, alla fine, il diritto ad essere informati.
Il TAR Campania con la sentenza 5763/2018 ha dato ragione al dirittoall’accesso ai documenti reddituali e affermato che tale diritto è esercitabile dal coniuge anche senza previa autorizzazione da parte del giudice del processo separativo.
Ad agosto scorso invece, il Tar Lombardia con la sentenza n. 2024 aveva bocciato la richiesta di accesso ai dati ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza.
Il Dl 132/2014 ha ampliato i poteri istruttori del giudice civile, consentendo al magistrato la possibilità di ricostruire direttamente e in maniera completa, attraverso la “ricerca telematica”, il patrimonio di ogni coniuge al fine di determinare il valore dell’assegno matrimoniale (articoli 155 sexies e 492bis del Codice di procedura civile).
Questa nuova facoltà non ha ridotto però il diritto che ogni coniuge ha di curare e difendere i propri interessi ed esercitare, direttamente con l’agenzia delle Entrate, il proprio «diritto all’accesso alle informazioni» di carattere reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge. Nel maggio 2014, il Consiglio di Stato ragionando che, quando si discute di cura degli interessi economici e serenità dell’assetto familiare soprattutto nei riguardi dei figli minori, il diritto all’accesso “prevale” sulla privacy e sul diritto alla riservatezza, ha confermato la possibilità di accedere ai dati
Però il Tar Lombardia che aveva fatto prevalere il diritto alla riservatezza su quello dell’accesso agli atti proprio basandosi sull’esistenza di altri rimedi processuali che permettono di integrare la documentazione non messa a disposizioni della controparte.
Al contrario, secondo il Tar Campania, l’attribuzione al giudice della facoltà di operare una sua autonoma «ricerca telematica» dei beni dei coniugi, è «complementare» all’esercizio del diritto di accesso da parte del singolo coniuge: è quindi esercitabile autonomamente senza un’autorizzazione specifica.
Questo perché l’adesione a una impostazione più restrittiva basata sulla necessità dell’autorizzazione, affievolirebbe il possibile «concorso di più strumenti di tutela»: quello assicurato dal diritto all’accesso da parte di uno dei coniugi e quello attivabile da giudice nella sede processuale.
Sulla base di queste considerazioni il Tar, ha riconosciuto quindi il diritto a ottenere l’accesso, ai documenti detenuti dall’agenzia delle Entrate ricavabili dall’Archivio dei rapporti finanziari, e di estrarne copia.